Provvedano i governanti per la salvezza della Repubblica

Articolo tratto da Notiziario ANPI N° 3-4/2020 di Reggio Emilia su concessione del Comitato Provinciale dell’ANPI di Reggio Emilia.

“PROVVEDANO I GOVERNANTI PERCHE’ LA REPUBBLICA NON SOFFRA ALCUN DANNO”

Con questa solenne disposizione, nelle situazioni di grave crisi, il Senato dell’antica Roma attribuiva ampi poteri ai consoli, sospendendo le garanzie costituzionali, perché gestissero l’emergenza.
Qualcosa di simile è successo anche quest’anno.

Nel 2020 e nel nostro Stato, le Camere, che rappresentano il Popolo sovrano, hanno conferito ampi poteri al Governo per la gestione dell’emergenza determinata dall’epidemia in corso e per l’adozione dei provvedimenti necessari a tutelare la salute pubblica, delimitando il tempo di questo “stato di eccezione” (Cfr.: Carl Schmitt, Teologia politica).

Giova rilevare tuttavia che la dottrina dello “stato di eccezione” contempla finanche la sospensione dell’osservanza dei limiti posti dalle leggi all’esercizio del potere di governo e la lesione dei diritti individuali mentre nelle attuali contingenze tutto si è svolto, come vedremo, nell’alveo della Costituzione.
Infatti, il nostro ordinamento costituzionale prevede che le libertà fondamentali dei cittadini possano essere limitate soltanto per taluni gravi motivi, fra i quali quelli “di sanità” e solo con leggi di carattere generale (riserva di legge).

Non è possibile quindi comprimere tali libertà con meri atti amministrativi che non derivino, in modo diretto e specifico, dalla volontà delle Camere.
La fonte normativa dei provvedimenti governativi, emessi nell’ormai a tutti nota veste di DPCM, è costituita dal Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, preceduto da prodromici provvedimenti di natura amministrativa ed emesso in presenza dei prescritti requisiti di assoluta necessità e urgenza. Tale D.L. è stato poi convertito dal Parlamento, con modificazioni, nelle Legge 5 marzo 2020, n. 13.

Sotto l’aspetto formale, pertanto, tutta la successiva attività governativa trova piena legittimazione nella volontà del Parlamento, che rappresenta, nel vigente sistema democratico, la volontà popolare.
La necessità di tutto ciò deriva direttamente dall’art. 32 della Costituzione, che attribuisce alle Istituzioni della Repubblica il compito essenziale e primario della tutela della salute.

La compressione più evidente operata a causa dell’emergenza in corso è quella relativa alla libertà di circolazione e di soggiorno e alla libertà di riunione (Artt. 16 e 17 Cost.), da cui discendono a cascata e consequenzialmente altre più particolari limitazioni e prescrizioni. Orbene, il citato art. 16 prevede espressamente che possano essere adottate con legge e in via generale limitazioni “per motivi di sanità” mentre il successivo art. 17 postula più generiche esigenze di “incolumità pubblica”.
Il carattere generale della legge limitatrice non esclude, peraltro, che nelle ipotesi di malattie contagiose si possano assumere provvedimenti mirati a singole persone, così come in tutti i casi determinati da esigenze di quarantena (Paolo Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, il Mulino 1984, pagg. 174 e 175).

Compito precipuo del governo, in siffatte situazioni emergenziali, è quello di individuare e assicurare un equo e bilanciato equilibrio delle impellenti e gravi esigenze sanitarie con le libertà fondamentali della persona e le ineludibili necessità economiche di produzione, di commercio e di servizi, sulle quali si fonda la sussistenza stessa di una Nazione.
Di ciò, per vero, si è fatto carico il Governo italiano, enunciando espressamente nel citato decreto legge, ad un tempo, criteri di precauzione e di ben ponderata proporzionalità, secondo una visione dinamicamente ancorata alla contingenza.

“Il tribunale della sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente. E nel tribunale stesso, la premura era ben lontana da uguagliare l’urgenza.” (Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, cap. XXXI).

Giancarlo Ruggieri
Volontario ANPI e iscritto del Circolo PD Reggio Est

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