Lavoro, dunque sono (di G. Ruggieri)

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Con questo solenne e icastico incipit la Costituzione delinea l’essenza e il fondamento (per dirla al modo di Heidegger) del nostro Stato.
REPUBBLICA, DEMOCRAZIA e LAVORO sono i tre pilastri sui quali si fonda la Legge Fondamentale dello Stato, che ne delinea i caratteri essenziali.
Secondo l’economia politica classica, il LAVORO altro non è che uno dei quattro fattori della produzione, che si affianca, nel processo produttivo, alla TERRA, al CAPITALE ed alla CAPACITA’ ORGANIZZATIVA.
Ciascuno di tali quattro fattori della produzione contempla un costo o prezzo, secondo il seguente schema:

TERRA: RENDITA

LAVORO: SALARIO

CAPITALE: INTERESSE

CAPACITA’ ORGANIZZATIVA: PROFITTO

Sennonché, da tale impostazione capitalistica classica si è poi passati ad una più spinta dottrina neocapitalistica finanziaria, paradossalmente fatta propria, in Italia ed in altri Paesi, da governi sedicenti di centrosinistra, socialdemocratici o laburisti, secondo le contingenti denominazioni territoriali, che riduce il lavoro ad un mero costo d’impresa.

Come tale, il costo del lavoro va abbattuto il più possibile, al fine di rendere la produzione più competitiva a livello globale.
Correlativamente, devono essere compressi i diritti dei lavoratori, finanche quelli relativi alla sicurezza fisica, mentre il rapporto di lavoro deve essere reso flessibile, non stabile e precario, onde evitare rigidità che ostacolino il fine primario dell’abbattimento dei costi.
In sostanza, è venuta meno quella equilibrata alleanza fra capitalismo, democrazia e stato sociale, mirabilmente concepita dai Padri Costituenti.
Di conseguenza, è stato reso possibile un cinico sfruttamento della situazione di forza acquisita dal capitale sul lavoro.
E ciò a tacer dell’irrazionale tirannia della finanza, generatrice dell’arricchimento di pochi e di reiterate crisi economiche mondiali.

Corollari di tutto ciò sono il progressivo divario fra redditi di capitale e redditi di lavoro, il peggioramento delle condizioni di lavoro e lo smantellamento dello stato sociale.
Il tanto venerato mercato globale risponde alle inesorabili leggi economiche, assimilabili alle leggi di natura, che comportano l’affermazione del più forte sul più debole, mentre opportune e sapienti leggi dell’uomo possono ben correggere tale perverso sistema economico, creando le condizioni di una “società giusta” (Salvatore Veca).
Ci si dimentica insomma di considerare che il sistema economico deve essere funzionale all’uomo e non viceversa.
Orbene, a tale cinica visione del mondo sfugge un particolare non di poco conto: dietro il lavoro c’è un essere umano, che ha diritto di vivere e di vivere con dignità! (Cfr. artt. 35 – 40 Cost.).

Il lavoro è l’unica possibilità di riscatto concessa alla specie umana.

A tale perniciosa degenerazione, che configura una disumana mercificazione del lavoro (ma il lavoro è l’essere umano!) si è posto un freno con lo Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), concepito nella gloriosa stagione delle riforme degli anni ’70, sotto l’efficace impulso costruttivo delle forze politiche di sinistra.
In quel fecondo decennio vennero varate anche altre basilari riforme di valenza sociale, aventi ad oggetto, tra l’altro, il diritto di famiglia, il divorzio, l’aborto, in un radicale accostamento ai valori sanciti dalla Costituzione.

Lo Statuto dei lavoratori regola ogni aspetto del rapporto di lavoro, in una visione dinamica, disciplinandone la costituzione, le modificazioni e l’estinzione.

Inoltre, il complesso testo normativo si preoccupa anche di tutelare la personalità morale dei lavoratori, po’ endoli al riparo da eventuali abusi sotto plurimi aspetti del regime aziendale, anche per quanto riguarda il potere disciplinare del datore di lavoro.
Non viene poi trascurata la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, mediante la proposizione di specifici principi di presidio.
Una parte cospicua elabora un corpus di diritto sindacale, sotto i molteplici profili delle organizzazioni sindacali e parasindacali, delle attività sindacali,  dell’esercizio del diritto di sciopero e della repressione giudiziaria del comportamento antisindacale.

In sintesi, lo Statuto dei lavoratori si pone a presidio della libertà e dignità dei lavoratori nonché della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, secondo una impostazione prettamente costituzionalistica. Si pensi che il primo progetto di un testo normativo organico volto a tutelare la libertà e i diritti dei lavoratori nell’azienda risale al 1952 ed è contenuto in un testo reso noto da Giuseppe Di Vittorio in occasione del terzo Congresso della C.G.I.L. Seguirono approfonditi studi, pubblicazioni e fattivi interventi del prof. Luigi (Gino) Giugni, che dettero infine corpo al testo definitivo, di cui qui si celebra il cinquantesimo anniversario (Cfr.: Manuali di casistica giuridica, Lo Statuto dei diritti dei lavoratori, UTET 1974, pagg. 3 e segg.).

A questo punto, si può stendere un velo pietoso sulle velleità riformatrici di governanti, sedicenti progressisti e sconsolatamente digiuni di elementari cognizioni di storia legislativa, che in un recente passato rivendicavano impropriamente la loro “primogenitura” nell’approntare inconsulte, farraginose e antisociali riforme, asserendo incomprensibilmente l’immobilismo normativo di chi li aveva preceduti.
E così, in nome delle “magnifiche sorti e progressive” (*) sono stati smantellati validi presidi normativi, già posti a tutela dei lavoratori, con una sciagurata riforma che, per mal celato pudore, ci si vergogna finanche di evocare nell’italico idioma, ricorrendo ad insulsi e incolti anglicismi.

Si è già capito, a tal riguardo, che si è verificato un ulteriore scollamento fra il dettato costituzionale e la brutale realtà economica, tanto che ipocritamente si vantano tali sciagurate riforme, che invece di attuare i chiari principi sanciti dalla Costituzione, hanno messo il lavoratore in balia delle insensibili leggi del MERCATO. (Per dirne solo una, l’asserito aumento dei posti di lavoro significa soltanto aumento del precariato e riduzione delle retribuzioni a livelli ridicoli!).
L’insano connubio fra l’introdotto licenziamento facile (di norma senza previsione di reintegrazione) e la concessione di incentivi per le nuove assunzioni alle imprese ha inevitabilmente prodotto, com’era fin troppo facile prevedere, un’allarmante instabilità del posto di lavoro e una conseguente precarietà socioeconomica di numerose famiglie.
Il feticcio della mobilità del posto di lavoro, lungi dal favorire lo sviluppo economico della Nazione, lascia i lavoratori e le loro famiglie alla mercé delle spietate e disumane leggi del mercato. 
Tutto ciò costituisce un allarmante arretramento nella valutazione sociale del lavoro e dei correlati diritti dei lavoratori.
In tale quadro, infatti, s’inseriscono la negazione dell’importante apporto di coesione e di intermediazione delle organizzazioni sindacali, la disastrosa situazione antinfortunistica e la frammentazione e il conseguente indebolimento della forza contrattuale del lavoratore, a fronte di un datore di lavoro sempre più impunemente soverchiante.

E così, secondo la profetica intuizione marxiana, il singolo lavoratore, messo in competizione con tutti gli altri, si accontenterà, per garantirsi la sussistenza, di un più basso salario, di minori diritti e di condizioni di lavoro più sfavorevoli.  
Deve invece essere chiaro che il LAVORO, secondo la Costituzione, costituisce, ad un tempo, un diritto e un dovere (Art. 4 Cost.).
Il lavoro non è una merce, ma è strettamente connesso con la persona e con la sua dignità, con precipuo riferimento alle condizioni di lavoro.
Infatti, il salario costituisce un mezzo di sussistenza, che consente al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa (Art. 36 Cost.).
Pertanto, mentre ogni cittadino deve concorrere, secondo le proprie attitudini e capacità, al progresso della Nazione, la Repubblica deve assicurare, anche con interventi diretti nel mondo economico, la PIENA OCCUPAZIONE e la DIGNITA’ del lavoratore.

Appare evidente, in conclusione, che il corpus normativo prefigurato dai Padri Costituenti e compendiato nello Statuto dei lavoratori per disciplinare il fondamentale tema del LAVORO, che ha al centro l’essere umano, risulta in gran parte disatteso, grave aspetto che è sfuggito agli improvvisati ed incolti riformatori, respinti con perdite dal Popolo Italiano. 
Se invece tutti lavorano, si risolve in radice la vexata quaestio delle sovvenzioni di mera sussistenza, comunque le si voglia chiamare, sganciate da prestazioni d’opera e dal fondamentale e dignitoso aspetto retributivo.

Sta scritto: chi non vuol lavorare, neppure mangi! (**)

(*) Da “La Ginestra” di Giacomo Leopardi

(**) San Paolo – Seconda lettera ai Tessalonicesi, 3-10

Giancarlo Ruggieri
Tesserato PD – Circolo PD Reggio Emilia 6

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